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AVVERTENZA PER TUTTE LE INFRAZIONI COMMESSE DA VEICOLI CON TARGA ITALIANA

Per ciò che concerne le infrazioni commesse nel territorio della Citta’ di Zadar (Croazia) accertate dalla societa’ Obala i lučice d.o.o. su veicoli con targa italiana, si comunica che è stato conferito espresso mandato al recupero dei crediti, all’avv. Mauro Corbo e, anche disgiuntamente, alla dottoressa Fabiana Fiorillo dello Studio Legale avv. Mauro Corbo di Palmanova (UD).

Il numero di protocollo indicato sia nelle lettere monitorie, sia nei bollettini pre-marcati (attraverso i quali è possibile ottemperare in via bonaria, per il tramite dello studio legale incaricato, al pagamento del dovuto) identifica l’Ordine di pagamento (Nalog) che corrisponde ad ognuna delle posizioni debitorie aperte.

Il credito trova il proprio fondamento nella normativa croata di riferimento, ovvero: “Decisione sull’organizzazione del parcheggio e sulle modalita’ di riscossione del corrispettivo per il parcheggio nella citta’ di Zadar”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Citta’ di Zadar, n. 4 del 2011, che trova applicazione in caso di mancato pagamento del corrispettivo per il parcheggio usufruito nel territorio della Citta’ di Zadar (Croazia), di cui si riporta estratto, in lingua italiana:


articolo 7
Sostando o parcheggiando il veicolo su un parcheggio pubblico, il conducente ovvero il proprietario del veicolo conclude con il Gestore del parcheggio (la societa’ Obala i lučice d.o.o.) un contratto sull’utilizzo del parcheggio pubblico con l’uso della carta di parcheggio giornaliera (di seguito: Contratto di parcheggio), accettando le Condizioni generali del contratto di parcheggio, previste da questa Decisione.

articolo 8
In forza del contratto di cui all’articolo 7 della presente Decisione, sono escluse la custodia del veicolo, nonché’ la responsabilità’ per il danneggiamento o il furto del veicolo.

articolo 9
Per l’utilizzo dei parcheggi pubblici si usa la carta di parcheggio giornaliera. La carta di parcheggio giornaliera (di seguito: carta giornaliera) si riferisce alla zona ed al periodo di tempo per il quale viene rilasciata. La carta di parcheggio giornaliera ha validità’ 24 ore dal momento del rilascio.

[...]

articolo 10
La riscossione del corrispettivo per la carta giornaliera avviene attraverso la riscossione dell’ordine di pagamento della carta giornaliera mediante il conto bancario del Gestore del parcheggio oppure mediante la riscossione del corrispettivo per la carta giornaliera alla cassa del Gestore del parcheggio. La riscossione del corrispettivo per la carta giornaliera mediante ordine di pagamento della carta giornaliera presuppone il ritiro della carta giornaliera prestampata direttamente presso il parcheggio secondo le modalita’ previste dall’ articolo 11 comma 4 di questa Decisione.

[...]

articolo 11

[...]

La carta giornaliera e l’ordine di pagamento della stessa vengono rilasciati dal controllore. Il controllore appone la carta giornaliera e l’ordine di pagamento sul parabrezza del veicolo sotto i tergicristalli oppure consegna i medesimi all’utente a richiesta.

La consegna della carta giornaliera e dell’ordine di pagamento, come sopra descritto, si intende regolare ed il successivo danneggiamento o distruzione degli stessi non incide sulla validità’ della consegna e non rinvia il pagamento.

articolo 12
L’utente del parcheggio al quale sono stati rilasciati la carta giornaliera e l’ordine di pagamento, e’ tenuto a pagare la carta giornaliera entro 8 (otto) giorni dalla data di rilascio della medesima.

articolo 13
Qualora l’utente del parcheggio non provveda al pagamento della carta giornaliera nei termini di cui all’articolo 12 della presente Decisione, e’ tenuto, entro 8 giorni successivi, a pagare, oltre all’importo della carta giornaliera anche le spese vive e gli interessi. Qualora l’utente del parcheggio non provveda al pagamento della carta giornaliera, delle spese vive e degli interessi nei termini stabiliti, il Gestore del parcheggio intraprenderà’, in proprio nome e per proprio conto, un’azione giudiziale contro il medesimo.

articolo 14
Per utente del parcheggio tenuto al pagamento della carta giornaliera si intende il proprietario del veicolo iscritto negli appositi registri tenuti presso il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia in base alla targa del veicolo, mentre per i veicoli non iscritti nei predetti registri, il proprietario verrà’ accertato in altro modo.

articolo 15
All’utente del parcheggio e’ consentito, con la presente Decisione, l’utilizzo del parcheggio pubblico anche per intervalli di tempo piu’ brevi rispetto al tempo previsito dalla carta giornaliera. Per l’utilizzo dei parcheggi pubblici nei modi di cui al precedente comma viene usata la carta di parcheggio mono- o plurioraria (di seguito: carta oraria). La carta di parcheggio oraria si riferisce alla zona ed al periodo di tempo per il quale e’ stata rilasciata.

[...]

Articolo 18
L’utente del parcheggio che utilizza il parcheggio pubblico con carta oraria e durata del parcheggio limitata nel tempo, e’ tenuto a posizionare la carta oraria all’interno del veicolo in modo visibile dalla parte interna del parabrezza; oppure ricevere l’SMS di conferma per l’avvenuto pagamento del corrispettivo per il parcheggio entro 10 minuti dall’arrivo dell’utente sul parcheggio.

[...]

L’utente del parcheggio che non provvede al pagamento nei modi indicati dal comma 1 del presente articolo o chi non dispone di una valida carta oraria concorda con il Gestore del parcheggio l’utilizzo del parcheggio pubblico a pagamento ai sensi del suindicato articolo 7.
Sulla base di ciò, secondo le norme dell’Ordinamento croato applicabili, la carta giornaliera ed il “Nalog”, ossia l’ordine di pagamento, sono il fondamento su cui è basato il diritto al recupero del credito.

I dati in essi contenuti sono in possesso della mandante Obala i lučice d.o.o.
e riguardano nello specifico: un codice (identificativo delle generalità della persona incaricata ad effettuare le verifiche sulla regolarità del parcheggio), la data e l’ora dell’infrazione, la targa e modello del veicolo controllato, nonché la precisa zona di Zadar in cui è avvenuta la stessa.

Sempre per le medesime infrazioni, il termine di prescrizione del credito è di cinque anni, come sancito dall’art. 225 della Legge in materia di Obbligazioni (ZOO – n. n. 35/05, 41/08).

Le generalità del proprietario del veicolo interessato al momento dell’infrazione, invece, sono state estratte mediante una visura al Pubblico Registro Automobilistico italiano, che permette a chiunque ne abbia interesse di reperire tali informazioni sulla base dell’indicazione del numero di targa.

Inoltre si comunica che né lo studio legale Corbo, né la Obala i lučice d.o.o., prenderanno in considerazione eventuali proposte di transazione; né tanto meno il versamento di importi diversi da quelli intimati saranno considerati, in alcun modo liberatorio, per il debitore.

In mancanza di definizione bonaria attraverso il pagamento intimato per Nostro conto dallo Studio Legale incaricato, ogni pratica (identificata dal N. di Protocollo) sarà rimessa al mandante Obala i lučice d.o.o. la quale si riserverà ogni valutazione sul caso ed ogni eventuale azione legale per il recupero del credito attraverso gli strumenti previsti dall’Ordinamento croato ed avvalendosi, ovviamente, di professionisti autoctoni.

La direzione